Decreto Gelmini su maestro unico, libri di testo e valutazione, pubblicato in GU n.204 del 01-09-2008
Ecco il testo del discusso decreto Gelmini riguardante la valutazione e la validità quinquennale delle adozioni dei libri di testo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivare
percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita’ connesse alla valutazione complessiva del
comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica,
reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento
scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare
all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare
i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della
formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;
abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della
formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;
riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l’innovazione;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la
valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del
comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’
applicative del presente articolo.
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del
ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del
comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’
applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente
articolo.
Art. 4.
n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente
articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del
tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del
tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e’ sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
244, e’ sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per
l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2008
NAPOLITANO, Presidente della Repubblica
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
[...] se la ministra Gelmini fa finta di non capire perchè tanta disapprovazione nei confronti ddl 137 (Tremonti però è il vero autore) e vaga fra reti televisive dove giornalisti in ginocchio le [...]
con questo decreto molte persone saranno di nuovo analfabeti come ai tempi della seconda guerra mondiale, non è giusto approvare questa legge, così solo un elite avrà il diritto allo studio non tutti i cittadini, e l’Italia tornerà indietro anzicchè andare avanti!
Non l omeritate. Le università, trasformandosi previa delibera del senato accademico, potranno trasformarsi in fondazioni. COnseguentemente (vedi legge) gli immobbili diventano proprietà delle università. Cos’ facendo le Università potrebbero attingere al sistema bancario per ottenere finanziamenti alla ricerca (garantiti dagli immobili). Inoltre le donazioni da parte dei privati sono completamente deducibili. (vedi legge, i….). Non lo meritate, meritate invece di spalare m…a in un retrobottega di un ristorante cinese. Ciao i….i, io i miei figli li mando a studiare all’estero, dove li manda d’Alema. I….i!
Ancora con la storia della stampa a favore? I….i, la sinistra ha 3/4 della Rai (tg1 direttore Riotta ex manifesto, repubblica, la stampa etc..)Tg3.. mentre per quanto riguarda Tg2 Il direttore é mazza, di destra ma ci sono programmi come quello di santoro a riequilibrare rai2. Ha La repubblica, corriere della sera, messaggero, etc…, inoltre ha praticamete il totale della informaz su internet per non parlare del cinema. Dimenticavo La7. Per Silvio c’è Fede e il tg5 (ma il direttore è Mentana ex PSI). Allora i….i, ci fare o ci siete?
io credo,invece, che la gelmini abbia fatto bene ad introdurre questi decreti in campo scolastico..!nn ci rendiamo conto ke nelle scuole italiane c’è poca serietà e troppi sprechi di denaro????e ke forse i ragazzi che sono scesi in piazza per manifestare hanno usato il caso gelmini per perdere un altro giorno di scuola??voi nn avete delle vostre idee ma soo quelle imposte da veltroni..!ahahah la sinistra..!w la gelmini e il governo berlusconi..!
Volevo rispondere a baby. Ho 38 anni, le scuole elementari le ho fatte col maestro unico, il grembiule, il sussidiario e il libro di lettura. Le medie con libri triennali. Le superiori con i voti in decimi, i libri biennali e triennali, il voto in condotta e gli esami di riparazione. Non mi sento certo analfabeta per questo. Anzi…. I ragazzi che lavorano nella mia azienda, non ricordano nulla di ciò che hanno imparato a scuola (sono tutti diplomati lo scorso anno), mentre io dopo vent’anni dal termine della scuola ancora ho memoria di ciò che ho imparato…. chi sarebbe allora l’analfabeta?
Massimiliano
secondo me questo decreto non mette in ginocchio gli alunni che continueranno a studiare come prima , pagheranno i libri come prima e i genotori gli manderanno ogni mese i soldi per affitto e tutte le spese come prima con tutti i sacrifici del caso, ma tende a discriminare i professori e rettori “furbi” che con 1500€ al mese anno Porshe Caienne e ville da 500.000 euro e poi si lamentano dei tagli e stumentalizzano gli alunni per scendere in piazza .
a dimenticavo io quando andavo a scuola avevo un sola insegnante, ci dava i compiti e studiavamo come adesso se non meglio, adesso invece con il metodo attuale ogni insegnante fa a modo suo e mio figlio di 10 anni arriva a casa con 10 problemi di matematica 10 compiti di italiano e ne avrei da dire ancora,poi nel nostro comprensorio(la locride) non c’è il tempo pieno perchè le maestre preferiscono fare lezioni private in nero con gli stessi alunni che gli fanno lezione al mattino pagandosi profumatamente , comodo no! e poi scendono in piazza lamentandosi di che cosa.
Leggo i commenti e rimango abbastanza stupito, immagino che siate fortunati voi a non avere figli o a poter permettervi di rinunciare al tempo pieno (perché a me la storia, riduco gli insegnanti e le ore ma le lezioni sono le stesse mi sembra almeno ridicola).
Tolgono da una parte e dall’altra, e poi dicono che diventa “migliore”? Capivo intervenire sul personale ATA (i bidelli) a volte a scuola ce ne sono troppi… ma sugli insegnanti?
Ah a Toto e altri, non per cattiveria, ma rileggete quanto avete scritto? No perché… alla faccia dell’istruzione migliore di adesso!
Per Emy del commento precedente:
Chi non se lo merita?! I ricercatori che lavorano 10 ore al giorno compresi anche Week End per portare avanti un progetto di cui non sanno se vedranno la fine data la precarietà del loro contratto??
Grazie a chi dice “arrangiatevi che io mi arrangio” è però come dire “lo stato se ne frega della ricerca” capisco che per voi sia difficile capire come alcune ricerche possano avere ritorni su lassi di tempo di ANNI, come puoi impegnare gli immobili su un progetto così lungo?! Solo uno Stato può permettersi di investire nel suo futuro con questo lungo termine… ma questo sfugge a chi “tanto io me ne frego” e “tanto VOI non meritate…” immagino quindi che tu non t’interessi del futuro del tuo paese… beh, è un peccato per l’Italia che ci sia in giro troppa gente come te.
Oh, ma vi siete letti la legge? Sta qui sopra, mica è lontana!
A parte una serie di fesserie su voti, condotta e altro, un po’ di ammuina sui libri di testo, il fatto sostanziale di tutta la legge è sull’articolo 4, dal titolo inequivocabile:
INSEGNANTE UNICO NELLA SCUOLA PRIMARIA
e dal testo ancora più inequivocabile:
“e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.”
Cioè: UN insegnante e VENTIQUATTRO ore alla settimana (stendiamo un velo pietoso sull’affermazione vaghissima e vacuissima per cui ‘comunque’ si ‘tiene conto’ ‘di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola’…cioè sostanzialmente dicono e contraddicono…).
Poi l’insegnante è diventato ‘prevalente’, e il tempo continuato ’sarà comunque garantito’… sono parole, la legge è una e dice il contrario.
Il problema grosso, anzi grossissimo, è nella finanziaria, che v’invito a leggere
sono TAGLI A PIOGGIA SU TUTTA L’UNIVERSITA’, quando l’Italia ha GIA’ la spesa PER L’UNIVERSITà più bassa d’europa!
Date un’occhiata:
http://www.welfaretowork.biz/upload/grafico-istruzione3.pdf
Questo è quanto, ed è anche abbastanza.
anche i programmi di Santoro però nn cambiano molto perkè guarda caso quella sera c’è la talpa o amici e il popolo ignorante guarda quello…mentre quei pochi ke sanno di avere 1 cervello guardano Santoro…comunque questa non è una riforma nè una “mossa d buonsenso da padre di famiglia” come ci ricorda il nostro presidente del consiglio… è solo l’ennesima presa x i fondelli a noi cittadini, l’ennesimo taglio alla spesa pubblica ai danni dei cittadini. La cosa grave di qst decreto è ke colpisce quelli ke saranno il futuro dell’italia e cioè i bambini e noi giovani!! Vogliono solo governare 1 paese ignorante ke nn ha i mezzi per contrastare il potere imposto dall’alto…è questo ke vogliono ma mi dispiace…nn lo avranno lotteremo fino alla fine e oltre…e lo stiamo dimostrando!
Purtroppo Aly hai clamorosamente ragione.
La destra raccoglie consensi nella paura e nell’ignoranza, cose che si sta minuziosamente coltivando da anni; la prima con con una comunicazione basata su continui ‘allarmi’ (delinquenza, droga, stranieri, nucleare, crisi finanziaria, mafia, ambiente) alcuni reali (crisi finanziaria, ambiente), altri del tutto falsi (delinquenza, stranieri) altri attivamente alimentati (…), la seconda (cioè l’ignoranza) con un’intrattenimento pubblico completamente lobotomizzato (programmi, appunto, come Amici, i -rin-tronisti, Carramba qua e là, il calcio, eccetera). ‘Purtroppo’ la nostra scuola, e soprattutto l’università, sfornano ancora qualche persona pensante, diciamo colta, che rischia di essere immune alla paura e la malainformazione e va, quindi, ‘assolutamente eliminata’. Ecco il vero obiettivo della riforma: l’ignoranza, lo scaccomatto alla sinistra, che ha bisogno invece di gente un po’ più colta per far comprendere il proprio messaggio, un po’ più complesso di quello proprio della destra.
io dico solo una cosa…come fa un maestro che fino ad ora ha insegnato…ad esempio matematica a diventare un maestro UNICO in grado di insegnare tutte le materie allo stesso modo??
la cosa migliore sarebbe conseguire determinati tagli su ciò che è palesemente superfluo e rinvestirlo nella scuola stessa…ma evidentemente tali tagli gioveranno ad altri fini…personalmente..avendo 18 anni… sono alquanto preoccupata per il futuro che mi aspetta…soprattutto per la visione di una generazione futura che avrà un livello culturale più basso di quello dei genitori..all’ignoranza corrisponde una bassissima o nulla capacità critica che renderà la gente facilmente manipolabile..e ciò fa comodo
come mai dovete tagliare sulle scuole ?
Quando buttate tanti soldi per pagare gente alla RAI come, Vespa, Santoro ,Simona venturi
e spendere tanti soldi per questi programmi tipo l’isola dei famosi(250.000,00)Euro alla Marini per una settimana sull’isola.
per non parlare poi di Sanremo (festival).
Io sono daccordo solo con alcuni di questi propositi come il caro libri. Alcuni libri arrivano a costare più di50euro, che accantonati con le spese degli altri libri demoralizzano le famiglie che magari con lo stipendio non arrivano neanche a fine mese. Al contrario non sono daccordo con il maestro unico cosi come la condotta che iniazia a far media. Alcuni docenti vedranno il taglio ai loro studenti. Io dico:”a che serve studiare una vita per diventare docente magari pure universitario per poi essere cacciato dal mondo dll’istruzione.”Così come gli stundenti preparati che avranno la media di nove decimi (escluso il sei della condotta) con questo decreto se la vedranno abbassare per via del voto in condotta. Mi piacerebbe dire al ministro Gelmini che bisogna vedere le cose anche dal lato personale. Proprio lei che si è spostata dal nord per andare a studiare al sud vuole tagliare gli stipendi ai professori meridionali, che FORSE sono anche più preparati di quelli del nord.
benvenga il decreto Gelmini :per i testi, per i voti, per il maestro unico , per il voto di condotta, per l’educazione civica, per il grembiule……era ora di mettere un po’ di ordine e disciplina! e poi…seci sarà bisogno di qualcvhe ritocco, si vedrà. basta con gli inganni e la strumentalizzazione dei minori!se vogliono protestare,gli insegnanti, non lo facciano nelle ore di scuola… e con i bambini!
ci terrei molto ad avere una spiegazione..come funziona il fatto della meritocrazia? a riguardo sento tutte voci diverse..ki dice ke è giusto xkè anke se nn hai milioni in banca ma sei bravo e volenteroso a scuola puoi andare avanti ed essere aiutato dalle borse di studio..e c’è ki dice ke x quanto tu sia bravo la borsa di studio dipende dal reddito familiare..!adesso,la mia famiglia nn trabokka soldi,tutt’altro..il reddito è quello di un italiano medio : tendente al basso..ke succederebbe se fossi brava e volenterosa all’università? prenderei la borsa di studio oppure no xkè x quanto sia un reddito normale nn è bassissimo come quello rikiesto?